detrazione interessi passivi del coniuge a carico da parte del coniuge in possesso di redditi


 

Circ. 12.06.2002, n. 50/E, AgE

Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it

 

D.:       In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, dal 2001, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi.

 

Si chiede di conoscere se il coniuge che ha fiscalmente a carico l’altro può portarsi in detrazione la quota di interessi di quest’ultimo indipendentemente dalla data di stipula del contratto di mutuo, e quindi, anche in riferimento ai contratti stipulati ante 1993.

 

 

R.:        In base all’art. 13-bis, c. 1, lettera b), u.p., T.U.I.R., in caso di mutuo intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.

 

Tale previsione, inserita per effetto dell’art. 2, lettera f), n. 6, della L. 388/2000 e in vigore a partire dal periodo d’imposta 2001, introduce una deroga al principio generale in base al quale le detrazioni spettano al soggetto che ha sostenuto l’onere della spesa: stabilendo che, il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota di interessi ma anche, in luogo del coniuge che risulti a suo carico, per la quota di interessi a questi imputabile.

 

La disposizione in questione trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti di mutuo stipulati a partire da 01.01.1993, in riferimento ai quali, per effetto dell’art. 3, c. 7, D.L. 330/1994, convertito dalla L. 474/1994, trova applicazione l’art. 13-bis, c. 1, lettera b), T.U.I.R.

 

Per quanto riguarda i contratti stipulati prima di tale data, resta ferma la previgente disciplina in base alla quale la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a euro 2.065,83 (lire 4 milioni), elevati a euro 3.615,20 (lire 7 milioni) in caso di acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per ciascun intestatario del mutuo.